(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25
                         del 22 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Stagione venatoria e giornate di caccia
 
  1.  La  stagione venatoria ha inizio il 20 settembre 1998 e termina
il 31 gennaio 1999.
  2. Per l'intera stagione venatoria  la  caccia  e'  consentita  tre
giorni  per  ogni  settimana,  che  il  titolare  della  licenza puo'
scegliere fra quelli  di  lunedi',  mercoledi',  giovedi',  sabato  e
domenica.
  3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 1998, fermo restando il
divieto  di caccia nei giorni di martedi' e venerdi' e' consentito ad
ogni cacciatore,  per  la  caccia  da  appostamento  alla  selvaggina
migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di
caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.