(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 22 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Stagione venatoria e giornate di caccia 1. La stagione venatoria ha inizio il 20 settembre 1998 e termina il 31 gennaio 1999. 2. Per l'intera stagione venatoria la caccia e' consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza puo' scegliere fra quelli di lunedi', mercoledi', giovedi', sabato e domenica. 3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 1998, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedi' e venerdi' e' consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.